l 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) che regolamenta il nuovo istituto dell’Autorizzazione Unica Ambientale; in particolare, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, viene introdotta un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle specifiche normative di settore:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione preventiva di cui all’art.112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le Regioni possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.
Chi può richiederla
Chi non può richiederla
Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006.
L’AUA non si applica, inoltre, ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Presentazione della domanda
Dovrà avvenire telematicamente tramite lo sportello unico associato JERAGO CON ORAGO con SOLBIATE ARNO al seguente link: PRESENTAZIONE DOMANDA
Importo diritti per pratica AUA 100,00 €
tramite versamento su c/c Postale n. 398214 oppure bonifico bancario c/o MONTE PASCHI DI SIENA filiale di CATSRONNO IBAN: IT 75 0100 50140 000000830596
intestato a "COMUNE DI SOLBIATE ARNO SERVIZIO TESORERIA" – L.go della Repubblica, 1 –21048 SOLBIATE ARNO" causale: diritti SUAP |
L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.
Procedimenti già avviati
I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.
Si sottolinea che al SUAP comunale non viene attribuita alcuna nuova competenza sostanziale ma il ruolo di coordinatore veicolare del flusso burocratico e documentale tra imprese e enti.
Pertanto le imprese dovranno continuare a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento dell’attività, la predisposizione della documentazione necessaria, ecc.. ai vari Enti attualmente competenti (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A., ecc..).