Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dal 1 gennaio 2012

 

Entra in vigore il 1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

 

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:

- acquisizione d’ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell’interessato degli elementi indispensabili per reperirle;

- accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato, negli altri casi.

 

E’ stato inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.

Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

 

Normativa di riferimento

Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, art. 15;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa “.


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