L’art.8.7, lett. f-bis del D.L. 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011), ha modificato l’art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Ai sensi di tale norma l’autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere ora effettuata anche dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 21 c. 2, del D.P.R. 445/2000.
In precedenza l’autentica era di competenza esclusiva dei notai.
L’autentica è rilasciata gratuitamente, tranne il pagamento del diritto di segreteria di euro 0,52 ed è soggetta all’imposta di bollo di euro 16,00.
Le autentiche sono effettuate presso lo sportello dell’ufficio anagrafe.
In questa sezione è possibile scaricare il modulo di quietanza liberatoria.
Si ricorda che sia la data sia la firma in calce alla liberatoria devono essere apposte davanti al Pubblico Ufficiale.
Non saranno accettate da questo Ufficio liberatorie già datate e/o firmate.