L’art. 5 del decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge il 04 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, dall’estero, cambio di abitazione all’interno del comune, emigrazione all’estero), attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, e presenti sul sito del Comune di Solbiate Arno, dichiarazioni che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

 

Le disposizioni del decreto legge acquistano efficacia dal 09 MAGGIO 2012 (art. 5, C. 6).

 

Da tale data pertanto i cittadini per:

- Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;

- Costituzione di nuova famiglia, mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;

- Cambiamento di abitazione all’interno del comune

 

Potranno presentare, utilizzando il modulo appositamente predisposto (1) (2) le relative dichiarazioni:

- Attraverso l’apposito sportello comunale in Largo Repubblica n. 1 previo appuntamento telefonico da fissare chiamando la mattina al numero 0331 993043 int.5;

- Per raccomandata al seguente indirizzo Ufficio Anagrafe Largo Repubblica n. 1 21048 Solbiate Arno (VA);

- Attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (da qualsiasi mail);

 

L’inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:

- Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

- Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

- Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite -posta elettronica semplice.

 

Alla dichiarazione, a pena di irricevibilità, deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo che deve essere compilato nelle parti obbligatorie.

 

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A ( )

Il cittadino di stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B ( )

 

Inoltre il cittadino proveniente da uno stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il Comune destinatario entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione della domanda.

 

Successivamente il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o la registrazione si intende confermata. Dal momento della registrazione (entro i due giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione del comune di precedente iscrizione anagrafica, (in caso di iscrizione per immigrazione), si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

 

E’ necessario dimostrare il titolo di possesso dell’immobile. Ai sensi dell’art. 5 del D.L.28 marzo 2014 n. 47, all’atto della richiesta di residenza o variazione di via deve essere dimostrato il titolo di possesso dell’immobile.

 

Gli utenti, al momento della richiesta allo sportello, devono quindi presentarsi muniti del rogito o contratto di locazione o comodato d’uso regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 

In alternativa gli utenti potranno produrre un’autocertificazione soggetta a verifica da parte dell’Ufficio (in caso di dichiarazione mendace, si richiamano gli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000).

 

In mancanza di tale documentazione, non sarà possibile chiedere la residenza (Art. 5 – Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge).

 

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

 

In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.


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