In fase di richiesta o rinnovo della CIE

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il “silenzio-assenso” introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.

 

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

- la dichiarazione di volontà espressa presso l’ Ufficio Anagrafe in fase di richiesta o rinnovo della CIE. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà – sia essa positiva o negativa – questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del coordinamento regionale trapianti

- la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;

- la compilazione del c.d. “tesserino blu” del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;

- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch’essa da conservare tra i documenti personali;

- l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT.

 

Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.

Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

 

Per gestire le eventuali richieste di cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i Comuni o le ASST e registrate nel Sistema Informativo Trapianti si dovrà fare riferimento alla propria ASST.

 

Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni:

- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si.

- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c’è prelievo di organi: donazione no.

- il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no (l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).

 

Per approfondire, consulta la pagina www.trapianti.salute.gov.it

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